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Legge 29 marzo 1951, n. 251 · Legge 29 marzo 1951, n. 251 — Reclutamento straordinario di subalterni in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico

Legge 29 marzo 1951, n. 251 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Al concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1 possono partecipare i sottotenenti ed i tenenti di complemento delle varie armi o del servizio automobilistico dell'Esercito e i sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico dell'Esercito, nelle seguenti condizioni: a) non abbiano superato, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, il 29° anno di eta' se sottotenenti ed il 31° anno di eta' se tenenti o sottufficiali; b) abbiano ultimato, se sottotenenti, il servizio di prima nomina per ufficiale di complemento; c) siano in possesso della piena idoneita' fisica al servizio militare incondizionato; d) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturita' classica o scientifica, diploma di abilitazione rilasciato da qualsiasi sezione di istituto tecnico superiore. Ai sottufficiali in carriera continuativa del servizio automobilistico sono riservati 18 dei posti messi a concorso. I posti cosi' riservati, eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento ai posti messi a concorso per i sottotenenti ed i tenenti di complemento.