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Legge 22 marzo 1951, n. 290 · Legge 22 marzo 1951, n. 290 — Autorizzazione della spesa di lire due miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per i lavori di pronto soccorso

Legge 22 marzo 1951, n. 290 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

I sussidi di cui al precedente art. 2, lettere a) e b), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento dei danni. I sussidi di cui alla lettera c) dello stesso art. 2, possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione, ai sensi dell' art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 . In ogni caso i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultano ammissibili dall'accertamento.