Legge 22 marzo 1951, n. 259 Art. 1
E' concesso un contributo straordinario di lire 20.000.000 all'Ente autonomo "La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale" per la XXIV Esposizione internazionale di arte, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50.