Legge 16 marzo 1951, n. 231 Art. 2
L'operazione di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il rimborso della quota capitale mutuata, sia per quanto riguarda il pagamento degli interessi pattuiti, e' garantita dallo Stato ed a tal fine dovra' essere approvata dal Ministro per il tesoro, il quale e' autorizzato ad iscrivere ipoteca di primo grado, a favore dello Stato medesimo, su uno o piu' fondi urbani o rustici dell'Opera, in qualsiasi parte del territorio nazionale siano situati, per un importo pari a quello del mutuo. In caso di mancato pagamento alle stabilite scadenze da parte dell'Opera nazionale combattenti, l'istituto mutuante ne dara' notizia al Ministro per il tesoro e lo Stato subentrera' negli obblighi assunti dall'Opera con il contratto di mutuo, rimanendo sostituito all'istituto mutuante in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Opera medesima.