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Legge 15 marzo 1951, n. 191 · Legge 15 marzo 1951, n. 191 — Istituzione di un punto franco nel porto di Messina

Legge 15 marzo 1951, n. 191 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

E' punito con la multa da un minimo di due volte ad un massimo di dieci volte i diritti dovuti, chiunque consumi ed usi nelle aree costituite in punto franco le merci di cui ai precedenti articoli 4 e 5. E' punito con la stessa pena chiunque immette merci estere nei magazzini destinati al deposito di merci nazionali.