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Legge 8 marzo 1951, n. 122 · Legge 8 marzo 1951, n. 122 — Norme per la elezione dei Consigli provinciali

Legge 8 marzo 1951, n. 122 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

In ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati. A nessun Comune possono essere assegnati piu' della ineta' dei collegi spettanti alla provincia. Le sezioni elettorali che interessano due o piu' collegi si intendono assegnate al collegio nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale di sezione. La tabella delle circoscrizioni dei collegi sara' stabilita, su proposta del Ministro dell'interno ((, sentita previamente la provincia interessata,)) con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale. ((Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto puo' essere comunque adottato)) . Il decreto del Prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali a norma dell' art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , non puo' essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal comma precedente.