Legge 3 marzo 1951, n. 178 Art. 4
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ((sentito il Consiglio dell'Ordine)) . Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6. Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.