Legge 24 febbraio 1951, n. 84 Art. 21
CAPO V Disposizioni transitorie e finali.
Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 7 gennaio 1946, n. 1 ; 10 marzo 1946, n. 76 ; 15 marzo 1946, n. 83 , e quelle della presente legge.