Legge 24 febbraio 1951, n. 84 Art. 19
CAPO V Disposizioni transitorie e finali.
Per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , e della presente legge, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si fara' riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata ai 31 dicembre 1947.