Legge 24 febbraio 1951, n. 84 Art. 16
CAPO IV Organi dell'Amministrazione comunale ed eleggibilita'.
Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , e' abrogato e sostituito dal seguente: "L'elezione del sindaco non e' valida se non e' fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti".