Legge 24 febbraio 1951, n. 84 Art. 12
CAPO III Disposizioni varie per la votazione e lo scrutinio - in tutti i Comuni.
L' art. 40 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , modificato dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83 , e' abrogato e sostituito dal seguente: "La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare".
Verweist auf
- Legge 24 febbraio 1951, n. 84 Art. 1
- Legge 24 febbraio 1951, n. 84 Art. 40