Legge 24 febbraio 1951, n. 84 Art. 10
CAPO II Elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 alitanti.
L' art. 68 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 , e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, eccettuato il caso di dimissioni volontarie, e' attribuito al candidato che nella medesima, lista segue immediatamente l'ultimo eletto".
Verweist auf
- Legge 24 febbraio 1951, n. 84 Art. 68