Legge 22 febbraio 1951, n. 188 Art. 2
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.