Legge 22 febbraio 1951, n. 149 Art. 8
Le promozioni del segretario della Scuola di metodo per educatori dei ciechi hanno luogo con le modalita' di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107 , che regola la carriera dei segretari degli istituti e delle scuole tecniche. Le promozioni al grado 12° delle maestre di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge, hanno luogo per anzianita' dopo tre anni di permanenza nel grado 13°. Esse sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.