Legge 22 febbraio 1951, n. 149 Art. 6
Le promozioni dei segretari-economi negli Istituti governativi dei sordomuti hanno luogo con le modalita' di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107 , che regola la carriera dei segretari degli istituti e delle scuole tecniche. Le promozioni degli assistenti negli Istituti governativi dei sordomuti al grado 11° hanno luogo per anzianita' dopo tre anni di permanenza del grado 12° e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.