Legge 17 febbraio 1951, n. 92 Art. 2
La spesa di cui al precedente articolo verra' fronteggiata con una quota parte delle maggiori entrate accertate con legge 10 agosto 1950, n. 658 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.