Legge 17 febbraio 1951, n. 121 Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.