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Legge 7 febbraio 1951, n. 72 · Legge 7 febbraio 1951, n. 72 — Rivalutazione dei fondi amministrati dalle Camere di commercio, industria e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale

Legge 7 febbraio 1951, n. 72 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura provvedono ad effettuare la rivalutazione dei fondi per il trattamento di quiescenza dovuto al personale dei ruoli previsti dal regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900 , convertito in legge, con modificazione, con legge n. 1000 del 3 giugno 1937 , sulla base degli stipendi attuali, aumentati ai sensi dell' art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221 , e successive variazioni. Detta rivalutazione sara' fatta, anno per anno, in base alla aliquote complessive applicate per la formazione dei predetti fondi di quiescenza, con i rispettivi interessi legali annui. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art. 12, comma 15) che "l' articolo 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 72 , si interpreta nel senso che l'indennita' integrativa speciale, nonche' ogni altro emolumento quiescibile accessorio allo stipendio tabellare, ad eccezione della retribuzione individuale di anzianita', sono inclusi nei fondi di previdenza a capitalizzazione a decorrere dalla data della loro istituzione e fino alla data della loro soppressione e sostituzione, ovvero del loro assorbimento e per gli importi effettivamente percepiti dagli interessati, con esclusione della rivalutazione di cui all'articolo stesso".