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Legge 6 febbraio 1951, n. 127 · Legge 6 febbraio 1951, n. 127 — Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione

Legge 6 febbraio 1951, n. 127 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Il Fondo ha la sua sede legale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed e' amministrato da una Commissione, nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e costituita: a) di un funzionario di grado non inferiore al 6° del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente; b) di due funzionari degli Uffici del lavoro e della massima occupazione con qualifica non inferiore a quella di direttore di seconda classe; c) di due funzionari dei precitati Uffici con qualifica non inferiore a quella di direttore di terza classe o segretario capo; d) di due funzionari designati dalle associazioni sindacali piu' rappresentative costituite fra i dipendenti degli Uffici del lavoro. La Commissione dura in carica tre anni e puo' essere confermata; essa provvede alla gestione del Fondo ed e' convocata dal presidente due volte l'anno. Il presidente della Commissione ha la rappresentanza legale del Fondo a tutti gli effetti. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'amministrazione e gestione del Fondo. In casi di gravi irregolarita' amministrative il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' disporre, a suo giudizio insindacabile, lo scioglimento della Commissione amministratrice e nominare un commissario per la gestione straordinaria del Fondo. Il decreto del Ministro stabilisce i' poteri del commissario e la durata dell'incarico.