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Legge 6 febbraio 1951, n. 127 · Legge 6 febbraio 1951, n. 127 — Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione

Legge 6 febbraio 1951, n. 127 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

L'iscrizione al Fondo di previdenza ha inizio dal periodo di prova. I contributi dovuti dall'Amministrazione dello Stato per il periodo di prova sono versati all'atto dell'iscrizione. I versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi diciotto.