Legge 6 febbraio 1951, n. 127 Art. 3
L'iscrizione al Fondo di previdenza ha inizio dal periodo di prova. I contributi dovuti dall'Amministrazione dello Stato per il periodo di prova sono versati all'atto dell'iscrizione. I versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi diciotto.