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Legge 3 febbraio 1951, n. 48 · Legge 3 febbraio 1951, n. 48 — Sistemazione e conversione di obbligazioni italiane in valuta svizzera

Legge 3 febbraio 1951, n. 48 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Le obbligazioni in franchi svizzeri della Societa' idroelettrica Piemonte, soggette a cessione a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614 , e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631 , saranno acquistate dall'Ufficio italiano dei cambi per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788 . Tali obbligazioni sono soggette a cessione, alle medesime condizioni, anche se appartenenti alle persone o comprese nelle attivita' di cui all' art. 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2197 , convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 973 , qualora non siano presentate per la conversione prevista nel precedente art. 1.