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Legge 30 gennaio 1951, n. 62 · Legge 30 gennaio 1951, n. 62 — Integrazione del ruolo amministrativo e del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena

Legge 30 gennaio 1951, n. 62 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

Alla maggiore spesa di complessive L. 55.695.000, derivante dall'incremento dei ruoli amministrativo e di ragioneria, previsto dalla presente legge, si provvede con l'economia dipendente dalla contemporanea riduzione dei posti in numero di 43 unita' nel ruolo di sorveglianza (gruppo C), in numero di 6 unita', nel ruolo d'ordine (gruppo C) del personale degli istituti di prevenzione e di pena e con la riduzione di 32 unita' del personale salariato di 7ª categoria, nonche' mediante economia derivante dalla riduzione di L. 18.000.000 dalla somma stanziata nel capitolo n. 70 (vestiario ed armamento agenti di custodia) del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio finanziario 1950-51.