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Legge 29 gennaio 1951, n. 21 · Legge 29 gennaio 1951, n. 21 — Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610

Legge 29 gennaio 1951, n. 21 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

Per il pagamento dei crediti derivanti da rapporti successori devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia circa la prova della qualita' di eredi dei creditori dello Stato. Gli atti rilasciati da autorita' straniere devono essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari ed accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana.