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Legge 29 gennaio 1951, n. 21 · Legge 29 gennaio 1951, n. 21 — Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610

Legge 29 gennaio 1951, n. 21 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

Le domande devono essere dirette al Ministero del tesoro o all'Ufficio del tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i residenti in Italia e di sei mesi per i residenti all'estero. Sono valide le domande e le documentazioni gia' presentate. Le domande e le documentazioni, debitamente legalizzate, sono presentate in carta libera.