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Legge 29 gennaio 1951, n. 21 · Legge 29 gennaio 1951, n. 21 — Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610

Legge 29 gennaio 1951, n. 21 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

Tutte le somme accreditate ai sensi del precedente art. 11 nel conto corrente, istituito presso il Banco italo-egiziano, all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, sono soggette a rendiconto da parte di quest'ultimo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia. Ad accreditamento effettuato, l'Amministrazione del tesoro richiedente provvede a rimborsare il contabile del Portafoglio del controvalore in lire italiane riferentesi al costo delle operazioni, mediante ordinativi diretti intestati all'incaricato del Tesoro presso l'Ambasciata d'Italia al Cairo, e per esso al contabile del Portafoglio che ha anticipato le somme per l'acquisto della valuta egiziana, con formula di commutazione degli ordinativi stessi in quietanza di fondi somministrati, ai sensi dell'art. 543 del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.