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Legge 29 gennaio 1951, n. 21 · Legge 29 gennaio 1951, n. 21 — Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano del 10 settembre 1946, con modificazioni ed aggiunte alla legge 21 agosto 1949, n. 610

Legge 29 gennaio 1951, n. 21 Art. 10

In KraftAmtlicher Text

I pagamenti sono effettuati in Italia, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni valutarie, nel controvalore in lire italiane, al cambio fisso di lire italiane 1850 per ogni lira egiziana dovuta. Nei confronti di coloro che abbiano ottenuto il pagamento del loro credito sequestrato nella misura stabilita dall' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 880 , si procedera' al conguaglio tra l'importo riscosso e quello dovuto ai sensi della presente legge.