Legge 25 gennaio 1951, n. 91 Art. 1
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero di nuove caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nelle localita' che saranno stabilite di intesa tra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.