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Legge 11 gennaio 1951, n. 31 · Legge 11 gennaio 1951, n. 31 — Provvedimenti per gli appartenenti alla disciolta milizia nazionale portuaria

Legge 11 gennaio 1951, n. 31 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

La liquidazione ed il pagamento degli assegni stabiliti dalla presente legge verranno effettuati dal Ministero della marina mercantile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio