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Legge 11 gennaio 1951, n. 25 · Legge 11 gennaio 1951, n. 25 — Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

Legge 11 gennaio 1951, n. 25 Art. 44

TITOLO VI Disposizioni relative alla finanza locale

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1 gennaio 1952 l'aliquota massima dell'imposta di famiglia e' del 12 per cento; e la graduazione dei redditi deve avvenire in modo che l'aliquota massima si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni. L'imposta e' applicata alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia.