Legge 11 gennaio 1951, n. 25 Art. 44
TITOLO VI Disposizioni relative alla finanza locale
A decorrere dal 1 gennaio 1952 l'aliquota massima dell'imposta di famiglia e' del 12 per cento; e la graduazione dei redditi deve avvenire in modo che l'aliquota massima si applichi ai redditi non inferiori a lire 12 milioni. L'imposta e' applicata alla quota di reddito eccedente il fabbisogno fondamentale di vita della famiglia.