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Legge 11 gennaio 1951, n. 25 · Legge 11 gennaio 1951, n. 25 — Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

Legge 11 gennaio 1951, n. 25 Art. 40

TITOLO V Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie.

In KraftAmtlicher Text

Il contribuente che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, accetta o concorda gli accertamenti o le rettifiche notificati dall'amministrazione prima di detta data agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio, e' tenuto al pagamento delle penalita' previste per la inadempienza nelle quali e' incorso, ridotte ad un quinto. Per il pagamento delle rate scadute si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente.