Legge 11 gennaio 1951, n. 25 Art. 35
TITOLO V Norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie.
I contribuenti che, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adempiano alle operazioni e formalita' prescritte dalle leggi sulle tasse e imposte indirette sugli affari e paghino i tributi, compreso il complemento d'imposta e gli accessori dovuti sui maggiori valori, sono esonerati dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni alle leggi medesime. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui siano in corso accertamenti o contestazioni. Nei casi previsti dall' articolo 110 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 , la riduzione delle imposte ordinarie, che sarebbe spettata se gli atti e contratti fossero stati sottoposti a registrazione nel termine di legge, e' limitata ai tre quarti. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia per i fatti commessi a tutto il 31 dicembre 1949.