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Legge 11 gennaio 1951, n. 25 · Legge 11 gennaio 1951, n. 25 — Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

Legge 11 gennaio 1951, n. 25 Art. 32

TITOLO IV Rilevamento fiscale straordinario

In KraftAmtlicher Text

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba lo svolgimento delle operazioni di rilevamento e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire 20.000 a lire 200.000. Se il fatto e' commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio, le pena e' della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da lire 25.000 a lire 250.000.