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Legge 11 gennaio 1951, n. 25 · Legge 11 gennaio 1951, n. 25 — Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

Legge 11 gennaio 1951, n. 25 Art. 29

TITOLO IV Rilevamento fiscale straordinario

In KraftAmtlicher Text

Il pubblico ufficiale o chiunque sia incaricato del rilevamento fiscale ha il dovere di osservare il segreto su ogni notizia di cui venga a conoscenza in dipendenza dell'esercizio delle sue funzioni; e qualora, violando i doveri inerenti a detto servizio o comunque abusando della sua qualita', riveli notizie relative alla suindicata operazione o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.