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Legge 11 gennaio 1951, n. 25 · Legge 11 gennaio 1951, n. 25 — Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

Legge 11 gennaio 1951, n. 25 Art. 25

TITOLO IV Rilevamento fiscale straordinario

In KraftAmtlicher Text

L'intestazione della scheda e' fatta, per le persone fisiche, dai Comuni e, per gli altri soggetti, dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in collaborazione con le Camere di commercio per gli esercenti un'attivita' commerciale od industriale. Le schede di rilevamento sono consegnate e ritirate, a cura dei Comuni, alla residenza o alla sede dell'intestatario. I soggetti al rilevamento, ove non abbiano ricevuto la scheda nella loro residenza, sono tenuti a richiederla al Comune, ed, ove la scheda ricevuta non sia stata ritirata, a riconsegnarla, al Comune stesso.