Legge 11 gennaio 1951, n. 25 Art. 18
TITOLO III Norme sulla riscossione delle imposte dirette
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 ((3))
--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 28 luglio 1976, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18 legge 11 gennaio 1951, n. 25 (norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario), nella parte in cui dispone che le imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sono commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente".