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Legge 11 gennaio 1951, n. 25 · Legge 11 gennaio 1951, n. 25 — Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario

Legge 11 gennaio 1951, n. 25 Art. 18

TITOLO III Norme sulla riscossione delle imposte dirette

In KraftAmtlicher Text

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645 ((3))

--------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 28 luglio 1976, n. 200 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1976, n. 205) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 18 legge 11 gennaio 1951, n. 25 (norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario), nella parte in cui dispone che le imposte dirette, accertate in confronto dei contribuenti non tassati in base a bilancio, sono commisurate sui redditi conseguiti nell'anno solare precedente".