Legge 10 gennaio 1951, n. 59 Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente, legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI