Legge 4 gennaio 1951, n. 112 Art. 4
Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425 , e le norme esecutive approvate con decreto Ministeriale 4 luglio 1945, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1945, n. 84, che non siano modificate dalla presente legge.