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Legge 3 gennaio 1951, n. 27 · Legge 3 gennaio 1951, n. 27 — Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Legge 3 gennaio 1951, n. 27 Art. 5Obbligo del pagamento dei diritti di monopolio

CAPO I. PENE PER IL CONTRABBANDO

In KraftAmtlicher Text

Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell' art. 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907 , il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio. Questi sono commisurati: 1) se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione; 2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 30 NOVEMBRE 1970, N.870 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 GENNAIO 1971, N. 3)) .