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Legge 3 gennaio 1951, n. 27 · Legge 3 gennaio 1951, n. 27 — Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Legge 3 gennaio 1951, n. 27 Art. 12Confisca

CAPO IV. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Per i delitti e le contravvenzioni preveduti da questa legge e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Se si tratta di mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato si applicano le disposizioni dell' art. 240 del Codice penale .