Legge 28 dicembre 1950, n. 1137 Art. 2
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 agosto 1950.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 agosto 1950.