Legge 28 dicembre 1950, n. 1117 Art. 2
Alla copertura della spesa di L. 60.000.000 autorizzata con la presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 . Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.