Legge 24 dicembre 1950, n. 1165 Art. 3
Il servizio di fabbricazione delle targhe viene demandato allo Stato, quello di distribuzione ai Comuni. Lo Stato ha tuttavia la facolta' di concedere ad enti il servizio di fabbricazione e vendita dietro corresponsione, da parte dell'ente concessionario, di un canone che sara' determinato dal Ministero dei lavori pubblici di intesa col Ministero del tesoro.