Legge 23 dicembre 1950, n. 1004 Art. 1
Le disposizioni del testo unico approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184 , e quelle degli articoli 2 , 3 e 4 della legge 29 luglio 1949, n. 450 , continuano ad avere efficacia sino al 31 dicembre 1952.