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Legge 12 dicembre 1950, n. 1105 · Legge 12 dicembre 1950, n. 1105 — Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per la indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione

Legge 12 dicembre 1950, n. 1105 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

E' riaperto fino al 30 giugno 1951 il termine stabilito con la legge 22 dicembre 1949, n. 946 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1))

----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 7 dicembre 1951, n. 1617 ha disposto (con l'art. 1) che "E' riaperto fino al 30 giugno 1952 il termine stabilito con la legge 12 dicembre 1950, n. 1105 , per il versamento al Fondo per l'indennita' agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."; ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 luglio 1951.