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Legge 9 dicembre 1950, n. 1115 · Legge 9 dicembre 1950, n. 1115 — Applicazione per l'anno 1949, ai Comuni della provincia di Gorizia delle disposizioni dell'art. 27 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261

Legge 9 dicembre 1950, n. 1115 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Per gli effetti dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , la spesa di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge sara' compensata mediante la destinazione di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 1 aprile 1950, n. 155 , concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.