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Legge 9 dicembre 1950, n. 1096 · Legge 9 dicembre 1950, n. 1096 — Mantenimento in servizio, per gli anni scolastici 1949-50 e 1950-51, del personale direttivo ed insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di eta' per il collocamento a riposo

Legge 9 dicembre 1950, n. 1096 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Il personale di cui al primo comma del precedente art. 1, che si trovi nelle condizioni stabilite dal predetto regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565 , per il collocamento a riposo a decorrere dal 1 ottobre 1950, e' mantenuto in servizio per l'anno scolastico 1950-51, alle condizioni di cui al primo comma del precedente art. 1. Sono altresi' mantenuti in servizio, per lo stesso anno e alle stesse condizioni, coloro che sono stati trattenuti nell'anno scolastico 1949-50, a norma dell'articolo precedente, con esclusione di coloro che nell'anno solare 1950 abbiano compiuto il 70° anno di eta'.