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Legge 2 dicembre 1950, n. 944 · Legge 2 dicembre 1950, n. 944 — Istituzione, a favore del "Fondo nazionale soccorso invernale", di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in otto giornate domenicali

Legge 2 dicembre 1950, n. 944 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

Il sopraprezzo di cui al precedente art. 2, da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, e' riscosso dall'esercente e da questo versato alla Societa' italiana autori ed editori nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali. La Societa' italiana autori ed editori versera', entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l'ammontare dei sopraprezzi incassati al "Fondo nazionale di soccorso invernale". Di detti versamenti dovra' dare notizia al Ministero dell'interno e al Ministero delle finanze. Il servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sopraprezzi sara' svolto gratuitamente dalla Societa' italiana autori ed editori.