Legge 30 novembre 1950, n. 994 Art. 3
La gestione dei fondi di cui al precedente art. 1 sara' effettuata dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali secondo le norme previste dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5 .
Verweist auf
- Legge 30 novembre 1950, n. 994 Art. 1
- Legge 30 novembre 1950, n. 994 Art. 5