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Legge 30 novembre 1950, n. 994 · Legge 30 novembre 1950, n. 994 — Finanziamento del programma assistenziale svolto dalla Amministrazione per gli aiuti internazionali

Legge 30 novembre 1950, n. 994 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

La gestione dei fondi di cui al precedente art. 1 sara' effettuata dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali secondo le norme previste dall' art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5 .