Legge 21 novembre 1950, n. 962 Art. 1
Dal 1 gennaio 1949 fino a tutto il 31 dicembre 1949 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Pontificia commissione di assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie: a) trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti; b) trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana; c) trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe; d) trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1949.