Legge 21 novembre 1950, n. 1237 Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo, dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 novembre 1950 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI